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NOTIZIA IMPORTANTE PER I BENZINAI28-06-2013 15:55
Dalla Figisc

NOTIZIA IMPORTANTE PER I BENZINAI. Con riguardo all’applicazione della tassa comunale rifiuti e servizi, cosiddetta TARES, il Decreto Legge 35/2013 stabilisce all’art. 10 (nel testo confermato con la Legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64) che non sono più soggette alla TARES le aree scoperte non operative.

In sostituzione del comma 4 dell’art. 14 del Decreto Legge 201/2011 (provvedimento istitutivo della TARES stessa), il citato art. 10 dispone infatti che:

“Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva".

Dapprima, l’art. 14 del predetto D.L. 201/2011 esonerava dal pagamento soltanto le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e quelle condominiali; esonero che viene ribadito dal Decreto Legge 35/2013, a meno che tali aree siano detenute od occupate in via esclusiva (per area accessoria o pertinenziale si intende quella che, non costituendo un’opera autonoma, è destinata in modo “durevole” -permanente e continuativo- al servizio del bene principale: un cortile o un giardino condominiale, un'area di accesso ai fabbricati civili, etc.).

Lo stesso Decreto Legge 35/2013, con la modifica di cui al menzionato art. 14, comma 4, ha alleggerito il carico fiscale sulle imprese, in quanto, come detto sopra, esclude dal pagamento della tassa le aree pertinenziali o accessorie “non operative”: il parcheggio o il piazzale di carico e scarico di un centro commerciale, l'area di manovra di uno stabilimento industriale, e così via.

La FIGISC CONFCOMMERCIO, analizzando la modifica sopra menzionata, ritiene che LE AREE DELLE STAZIONI DI SERVIZIO DOVE NON VENGONO SVOLTE ATTIVITA' LAVORATIVE, QUINDI LE PIAZZOLE DI SOSTA E LE AREE DI ENTRATA ED USCITA NON SARANNO SOGGETTE A TASSAZIONE.

Quanto alla tassazione delle aree scoperte, va detto che presupposto del tributo (art. 14, comma 3, D.Lgs. 201/2011) è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In sostanza, conta la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Restano infatti soggette integralmente al pagamento della TARES tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale.

I nostri associati saranno informati a breve con una nova nota



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