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Locali da ballo: esposizione delle tabelle relative agli alcolici12-09-2008 11:46
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Si informa che in data 8/9/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210, il Decreto 30 Luglio 2008 contenente le “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.

Il decreto in questione impone l’obbligo per il titolare o gestore del locale di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita dei locali le tabelle che specificano sia quali sono i sintomi da intossicazione alcolica sia i quantitativi degli alcolici più diffusi la cui ingestione può determinare il superamento del limite consentito di tasso alcolemico.

Le tabelle devono essere esposte entro il 23 settembre 2008.

Qualora non si ottemperi a tale obbligo è prevista la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.

Si ribadisce che l’articolo 6 impone la cessazione della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (si considerano alcolici i prodotti con un contenuto di alcool in volume superiore all’1,2 % e quindi è tale anche la birra) ai gestori e titolari dei locali dopo le 2 della notte “ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di somministrazione di bevande alcoliche“.

Si ricorda, in particolare, che la norma:

- si applica a tutti i locali che, a prescindere dal possesso della relativa autorizzazione, effettuano spettacoli o trattenimenti danzanti e musicali (es. pub e disco-bar con musica dal vivo oppure con DJ) alle rappresentazioni teatrali, di cabaret, di arte varia oltre che a tutte le manifestazioni con esecuzioni musicali o artistiche – da chiunque organizzate – che si svolgono all’aperto, quali concerti, sagre, feste di partito, festival;

- prevede altresì che il titolare o gestore del locale deve “ assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico” ; ciò comporta l’obbligo di dotarsi di alcolimetri, anche monouso, da tenere a disposizione dei clienti che ne facciano espressamente richiesta. La norma non dispone che gli alcolimetri debbano essere forniti a titolo gratuito e pertanto si ritiene possibile farne pagare l’uso anche se si consiglia di praticare un prezzo pari o di poco superiore al costo.

Si invitano le imprese in indirizzo ad esporre le tabelle all’entrata, all’interno e all’uscita del locale, avendo cura della loro visibilità e leggibilità tramite idonea collocazione e illuminazione nonchè facile accessibilità per i fruitori con specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

Si ricorda infine l’opportunità da parte del titolare o del gestore di informare il personale operante nei locali, in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle al fine di promuovere negli stessi:
- la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
- la disponibilità a dare spiegazioni sul contenuto delle tabelle;
- la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti alla lettura delle tabelle e all’adozione dei comportamenti da queste suggerite.

Confcommercio sta predisponendo un layout delle tabelle che potrà essere scaricato nei prossimi giorni da www.confcommerciochieti.it (rif. dott. D’Andrea 0871/64599)

IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
(dott. A. Allegrino)
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