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Artigiani – consumo sul posto - sent. Cons. Stato n. 5578 del 10 novembre 200801-12-2008 17:31
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Il Consiglio di Stato ha affermato il principio in base al quale gli artigiani (nella specie si trattava di un soggetto autorizzato alla preparazione artigianale nel proprio locale di cibi da asporto) non possono allestire all’esterno del locale tavolini e sedie per il consumo sul posto dei prodotti.

Ciò in quanto verrebbe snaturata la caratteristica propria dell’esercizio da asporto riconducendolo verso la tipologia degli esercizi di somministrazione, attività che però verrebbe esercitata senza la prescritta autorizzazione ed a prescindere dalla programmazione.

La possibilità per gli artigiani di svolgere l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato era stata inserita nel DDL (AS) 1644 “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, che però non ha concluso l’iter parlamentare a seguito della fine della legislatura.

In ogni caso, anche quella disposizione non consentiva la possibilità di collocare tavoli e sedie, ma di utilizzare “ i locali e gli arredi dell’azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico”.

Anche se il riferimento al termine “superfici pertinenti” fa pensare agli spazi all’aperto, pubblici o privati, da allestire con tavolini e sedie, l'impossibilità di utilizzare questi arredi, tipici della somministrazione, è indirettamente ribadita dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento agli esercizi commerciali e ai panifici (circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006) quando stabilisce che gli arredi dell’azienda che possono essere utilizzati per il consumo sul posto possono essere solo “piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale”: se questa precisazione vale per il commercio non si vede perché non dovrebbe valere anche per le imprese artigiane.
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