[📣#Emergenza #CoronaVirus
#DecretoCuraItalia
Ammortizzatori sociali Pubblici Esercizi
Imprese con mediamente più di 5 dipendenti
Fondo d'integrazione salariale📢]
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso
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Assegno ordinario:
- con causale “emergenza COVID-19”;
- per un periodo massimo di nove settimane;
- per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
- il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti;
- per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020
- la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
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Deroghe specifiche previste in caso di presentazione della domanda riferita all’emergenza epidemiologica:
- nessun obbligo di indicazione di causali ulteriori;
- deroga alle procedure d’informazione e consultazione sindacale fatto salvo l’obbligo d’informazione, consultazione ed esame congiunto svolti in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva;
- nessun termine di presentazione della domanda entro i 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- nessun limite per ciascuna unità produttiva di durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e solidarietà) di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- deroga alla durata massima dell’assegno ordinario di 26 settimane in un biennio mobile;
- nessun limite al tetto aziendale, entro il 2020, per le prestazioni del FIS che non possono superare di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, comprese le prestazioni già deliberate;
- non è richiesta ai beneficiari un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni;
- possibilità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS su istanza aziendale;
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