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Titolo: Saldi estivi 2010 - Vademecum per i commercianti
Descrizione: SALDI ESTIVI 2010

VADEMECUM PER I COMMERCIANTI


Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento.
 
Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti.

E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

Le merci in saldo devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Le asserzioni pubblicitarie delle vendite a saldo devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:
a) l'indicazione del periodo (che deve essere compreso, per l'estate 2010, fra il 3 luglio ed il 31 agosto) ed il tipo di vendita (SALDI o VENDITE DI FINE STAGIONE);
b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti a saldo;
c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti a saldo fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
 
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