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Legge 120/2010 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale30-07-2010 18:29
Dalla FIPE nazionale
Il 29 luglio 2010 è stata pubblicata sulla G.U. Supplemento ordinario n.171 la legge n. 120 di pari data relativa a “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Due sono gli articoli che incidono direttamente sulle imprese rappresentate: l’art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol) e l’art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne).

Si fornisce opportunamente una corretta ed esauriente informazione circa l’entrata in vigore delle nuove norme, al fine di evitare allarmi ingiustificati od omissioni sanzionabili.

In dettaglio:

A) (art. 53 )

ENTRATA IN VIGORE dal 13 agosto 2010 (cioè 15 gg. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A (autostrade) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A (autostrade), di cui sopra.

B) (art. 54)

ENTRATA IN VIGORE dal 13 agosto 2010 (cioè 15 gg. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;
Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA (dal 13 novembre 2010):

Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.
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