L'Inps ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina che regola le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, di seguito sintetizzati.
Si sottolinea che tale disciplina, in virtù del processo di armonizzazione in atto, ad oggi assume validità, oltre che per le Gestioni private dell'Istituto che già fruivano di tale regolamentazione, anche per le Gestioni dei lavoratori pubblici (ex Inpdap) e dello spettacolo (ex Enpals).
Per ottenere il pagamento del debito in forma dilazionata, il contribuente deve presentare un'unica domanda comprendente, pena la reiezione della stessa, la totalità dei debiti maturati nei confronti di tutte le Gestioni Inps, denunciati dal contribuente ed accertati alla data di presentazione della domanda stessa. Al riguardo, il contribuente può considerare come debiti in fase amministrativa tutti quelli per i quali l'Istituto non abbia ancora formato Avviso di Addebito, nonché le somme per le quali l'Inps non abbia ancora disposto il recupero mediante gli Agenti della Riscossione.
La rateazione può essere richiesta per tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori:
E' altresì possibile, in particolari casi afferenti situazioni debitorie pregresse regolarmente denunciate e derivanti, ad esempio, da mancanza temporanea di liquidità, richiedere una rateazione breve, utilizzabile una sola volta nel corso della rateazione principale, per un massimo di 6 rate mensili. Il periodo dilazionabile con modalità breve riferito alle diverse tipologie di lavoro è il seguente:
Il mancato versamento di una sola delle rate della "rateazione breve" comporterà la revoca sia della citata rateazione breve che di quella principale, e l'Inps procederà alla prevista azione di recupero mediante Avvisi di Addebito.
Si ricorda, al riguardo, che il pagamento in forma rateale comporta comunque l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.
La domanda deve essere presentata, come sopra anticipato, per la totalità dei debiti maturati nelle diverse Gestioni Inps, dal soggetto responsabile degli adempimenti contributivi (titolare/legale rappresentante) o da delegato o intermediario autorizzato, attraverso i consueti canali telematici. A tal fine, facciamo rinvio alle modalità operative descritte nel messaggio Inps 11532/2013 riportato in allegato.
A tal fine, il contribuente dovrà effettuare un' attenta verifica della propria situazione debitoria con l'Istituto. In caso di incongruenze, l'interessato dovrà chiedere la sistemazione della propria posizione debitoria.
Una volta definito con certezza l'importo del debito, quest'ultimo dovrà essere indicato nella domanda, sia complessivamente che ripartito per singola Gestione.
Le partite debitorie oggetto di rateazione potranno, altresì, essere integrate con debiti successivamente accertati, qualora maturati precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso. In tal caso, il numero delle rate rimarrà lo stesso ma l'importo delle stesse verrà riparametrato dall'Istituto sulla base degli ulteriori elementi debitori accertati.
E' possibile compensare eventuali versamenti, riferiti al debito oggetto della rateazione ma effettuati successivamente all'emissione del piano di ammortamento, con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda. Restano, invece esclusi da tale possibilità i versamenti effettuati a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
Con la presentazione dell'istanza di rateazione, l'interessato si impegna ad accettare le condizioni di pagamento previste nonché l'importo del debito da regolarizzare, versando a tal fine la prima delle rate complessivamente accordate entro il termine stabilito dall'Istituto.
Inoltre, per tutto il periodo di durata della rateazione, il contribuente dovrà mantenere il requisito di correntezza contributiva mediante la corresponsione, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione mensile di legge, pena la revoca del provvedimento di concessione della rateazione. Tale revoca scatterà, successivamente al versamento della prima rata, anche nel caso di mancato pagamento dell'onere per due rate consecutive.
L'Istituto emette, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, un provvedimento di accoglimento, con conseguente piano di ammortamento, oppure di reiezione, e lo comunica tramite PEC o mediante fax all'interessato.
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